Art. 2.
(Società di gestione).

      1. L'attuazione e la gestione della zona franca sono affidate a una società mista a capitale pubblico-privato, promossa dalla regione Puglia, ferme restando le competenze che la normativa comunitaria e quella statale attribuiscono all'autorità doganale e ad altre autorità.
      2. Alla società di cui al comma 1 possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti locali, enti pubblici economici, imprese, istituti di credito e di assicurazione e singoli investitori.